Patrick Amory The Meaning and Purpose of Ethnic Terminology in the Burgundian Laws EME 2 (1993) 1-28
Abstract
Né il
Liber Constitutionum , né, tantomeno, la
Lex Romana Burgundionum consentono di riconoscere nella Burgundia del VI sec. una chiara consapevolezza etnica, e neanche un'anticipazione del principio carolingio della personalità della legge. Infatti termini come
Burgundiones e
Romani ,
barbari ,
populus noster nella seconda compilazione (specie di manuale riassuntivo del
Codex Theodosianus ) mancano del tutto, nella prima (raccolta di decreti reali emanati nel corso di alcuni decenni) possono variare il loro significato a seconda del contesto. Anche qui, come nelle
Variae di Cassiodoro, siamo spesso di fronte a forme di «retorica etnica».
Riduci
Argomenti e indici Scheda N: 15 - 4838
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-the-meaning-and-purpose-of-ethnic-terminology-in-/60484
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Martin Avenarius Inhalt, Entstehungszusammenhang und Gestalt der Breviarhandschrift Cod. Vat. Reg. Lat. 1128 in AusBILDung des Rechts. Systematisierung und Vermittlung von Wissen in mittelalterlichen Rechtshandschriften cur. Kristin Böse - Susanne Wittekind , Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt a.M.-New York-Oxford-Wien, P. Lang 2009 pp. 202, 38-61 tavv. 3
Abstract
Der Beitrag widmet sich der Vatikanischen Handschrift Reg. Lat. 1128. Der A. stellt Inhalt, Form und Entstehungsumstände vor, wobei er besonderes Augenmerk auf die Datierung und den Entstehungsort legt: nach neuerer Forschung stammt der Kodex aus der 1. Hälfte des IX. Jahrhunderts und ist im Kloster St. Gallen entstanden. Als Vergleichshandschrift wird u.a. der Wolfcoz-Evangelistar (Sankt Gallen, Stiftsbibl., 367) herangezogen. Inhaltlich enthält Reg. lat. 1128 folgende Rechtstexte: die
Lex Romana Visigothorum , die
Epitome Ulpiani (=
Liber singularis regularum des Ps.-Ulpian), die
Lex Gundobada , die
Lex Ribuaria , die
Lex Salica und die
Lex Alamannorum . Abschließend beleuchtet der A. noch die neuzeitliche (Provenienz-) Geschichte des untersuchten Kodex. (Michael Bachmann)
Riduci
Argomenti e indici Manoscritti
Scheda N: 33 - 6830
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-inhalt-entstehungszusammenhang-und-gestalt-der-br/604745
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Alessandro Barbero Il cavallo come risorsa bellica: costi, obblighi, risarcimenti in Cavalli e Cavalieri. Guerra, gioco, finzione. cur. Franco Cardini - Luca Mantelli , Pisa, Pacini 2011 (Percorsi [Pacini]) pp. 243, 137-62
Abstract
Il cavallo viene studiato nella sua valenza economica, sia in quanto destinatario di cure particolari, sia in quanto produttore di un «indotto» costituito dall'equipaggiamento necessario a seconda dei diversi utilizzi che potevano essere fatti di questo straordinario animale. L'A. pone l'attenzione sui prezzi delle cavalcature e sulla loro variazione nel lungo periodo, oltre che sui riflessi normativi che riguardavano possesso, gestione e utilizzo del cavallo. La disamina parte dalle
leges altomedievali (
Burgundionum ,
Baiuwariorum ,
Alamannorum ,
Ribuaria ) fino alle fonti normative duecentesche, valutando anche quali fossero le categorie d'individui che potevano aspirare per sangue o per ricchezza all'investitura cavalleresca. (Carla Vetere)
Riduci
Argomenti e indici Scheda N: 33 - 8581
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-il-cavallo-come-risorsa-bellica-costi-obblighi-ri/605368
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Matthias Becher Vater, Sohn und Enkel. Die Bedeutung von Eintritts- und Anwachsungsrecht für die Herrschaftsnachfolge im Frankenreich in Herrscher- und Fürstentestamente im westeuropäischen Mittelalter cur. Brigitte Kasten , Köln-Weimar-Wien, Böhlau 2008 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit 29) pp. XI-864, 301-19
Abstract
Der A. untersucht das römische Recht sowie das frühmittelalterliche
... Leggi tutto Der A. untersucht das römische Recht sowie das frühmittelalterliche Vulgarrecht wie die
Leges barbarorum , die
Lex Visigothorum , die
Lex Gundobada , die
Lex Salica und den
Pactus legis Salicae auf Hinweise bzw. Regelungen zum sog. Eintritts- und Anwachsungsrecht bei Erbfolgen. Hierbei problematisiert der A., ob und inwieweit die
Divisio regnorum Karls d. Gr. als Beispiel für die Regelung konkurrierender Erbansprüche von Söhnen und Brüdern gesehen werden kann. Im Ergebnis wird herausgearbeitet, seit wann sich ein etwaiges Anwachsungsrecht unter den Karolingern herausbilden konnte. (Michael Bachmann)
Riduci
Recensioni e segnalazioni
Argomenti e indici Scheda N: 31 - 8533; 32 - 6655
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-vater-sohn-und-enkel-die-bedeutung-von-eintritts-/593776
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Didier Bondue De «servus» à «sclavus». La fin de l'esclavage antique (371-918) praef. Michel Rouche , Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne (PUPS) 2011 pp. 525
Abstract
Il volume si pone lo scopo di cogliere le trasformazioni della condizione servile durante l'alto medioevo dal punto di vista economico, giuridico, demografico e percettivo. L'ampio arco cronologico considera il 371, anno in cui Valentiniano I emette un decreto in cui si fissa la categoria degli schiavi, e giunge fino al 918, anno in cui viene per la prima volta usato il termine
sclavus in un diploma di Corrado I. Nella prima parte del volume («Maintien de l'idéal romain et apports nouveaux, 371-754»), prendendo le mosse dalla normativa romana (
Digestum ) che mostra per il IV secolo un processo di incremento della condizione servile, si considerano le radicali trasformazioni in materia, alla luce dell'analisi delle norme specifiche nel
Liber constitutionum , nel
Breviarium di Alarico e nel
Liber iudiciorum , nel
Pactus legis Salicae , nella
Lex Ribuaria , nel
Pactus Alamannorum , nella
Lex Baiuvariorum , nell'
Edictum Theodorici , nell'
Edictum Rothari e nelle
Leges Liutprandi . Si analizzano poi le attitudini della chiesa di fronte alla questione della servitù, alla luce degli atti dei concili (tra i temi, si considera l'emergere del diritto d'asilo, la condanna all'omicidio dei servi senza processo, la condizione dei servi degli enti ecclesiastici e il problema dell'affrancamento), le fonti testamentarie e i polittici, le fonti letterarie (tra cui specialmente l'
Historia Francorum di Gregorio di Tours). L'analisi delle
formulae (tra cui spiccano le
Formulae Marculfi ) consente invece di individuare le prassi che concernevano l'affrancamento, il matrimonio, la servitù volontaria e la vendita di servi. La situazione descritta mostra come le condizioni servili variassero nei diversi contesti. Tuttavia emerge ovunque, progressivamente, la condizione del semi-libero. Nella seconda parte del volume («Le temps carolingiens: les bases de la transformation vers le servage, 754-918»), si esaminano le normative relative alla condizione servile nella
Lex Frisionum , nella
Lex Saxonum , nei
Capitularia regum Francorum , nell'
Admonitio generalis e negli atti di alcuni concili di epoca carolingia. Si sottolineano inoltre gli sviluppi del pensiero degli ecclesiastici sulla servitù (
De institutione laicali di Giona d'Orléans;
Epistolae di Agobardo di Lione;
Epistolae di Rabano Mauro). I formulari di età carolingia vengono poi esaminati per valutare l'evoluzione del vocabolario servile nelle carte di donazione. Il passaggio dal termine
servus al termine
sclavus coincide con la trasformazione della servitù: il termine
sclavus , etnico, inizia a indicare la condizione dei servi degli Slavi che nel X secolo vengono venduti agli Arabi da mercanti veneziani ed ebrei; il termine
servus invece indica una pluralità di condizioni che riflettono una generale trasformazione delle società rurali. (Maddalena Betti)
Riduci
Argomenti e indici Ius civile Capitularia regum Francorum Concili e sinodi Conradus I Romanorum et Francorum rex regnavit 911-918 Edictum Theoderici regis Edictus Langobardorum Lex Baiwariorum Lex Burgundionum (Vir gloriosissimus Gundobadus rex Burgundionum. Cum de parentum nostrisque constitutionibus pro quiete et utilitate populi nostri inpensius cogitemus... )Lex Frisionum Lex Ribuaria Lex Romana Visigothorum Lex Saxonum Lex Visigothorum Pactus legis Alamannorum Pactus legis Salicae Agobardus Lugdunensis archiepiscopus n. 769 ca., m. 6-6-840 ,
Contra praeceptum impium de baptismo Iudaicorum mancipiorum ad Hilduinum et Walam Agobardus Lugdunensis archiepiscopus n. 769 ca., m. 6-6-840 ,
De baptismo mancipiorum Iudaeorum ad Adalhardum, Walam et Helisacharum Agobardus Lugdunensis archiepiscopus n. 769 ca., m. 6-6-840 ,
De cavendo convictu et societate Iudaica ad Nibridium Agobardus Lugdunensis archiepiscopus n. 769 ca., m. 6-6-840 ,
De insolentia Iudaeorum ad Ludovicum Alcuinus n. 730/735, m. 19-5-804 ,
Admonitio generalis (Regnante domino nostro Iesu Christo in perpetuum. Ego Carolus, gratia dei eiusque misericordia donante rex et rector regni Francorum Considerans pacifico piae mentis intuitu una cum sacerdotibus et consiliariis nostris abundantem in nos nostrumque populum Christi regis clementiam) Gregorius Turonensis episcopus n. 30-11-538/539, m. 594 ca. ,
Decem libri historiarum Hrabanus Maurus n. 780 ca., m. 4-2-856 ,
Epistolae Ionas Aurelianensis episcopus n. 780 ca., m. 842/843 ,
De institutione laicali (Dilecto in Christo Ionas perpetuam salutem in Domino... Quod generaliter omnes fideles nosse oporteat in quantam prolapsionis damnationem propter reatum primi hominis, devenerint... Tuae nuper strenuitatis litteras suscepi, quibus Iustinianus imperator n. 482 ca., m. 11-11-565 ,
Digesta Marculfus monachus fl. saec. VII/VIII ,
Formulae
Scheda N: 34 - 6510
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-de-servus-à-sclavus-la-fin-de-l-esclavage-antique/636816
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Lukas Bothe From Subordination to Integration: Romans in Frankish Law in Transformations of Romanness. Early Medieval Regions and Identities cur. Walter Pohl - Clemens Gantner - Cinzia Grifoni - Marianne Pollheimer-Mohaupt , Berlin-Boston, MA, W. de Gruyter 2018 pp. X-586, 345-68
Abstract
Il
Pactus legis Salicae fornisce la base giuridica per esaminare sotto diversi apetti specifici il trattamento discriminatorio della romanità nella legge franca, che emerge dalla particolare stratificazione sociale, ossia dal grado subordinato dei Romani rispetto ai Franchi, e più tecnicamente nella distinzione fra
possessores e
tributarii , che prevede anche situazioni intermedie. Utili all'indagine risultano anche la
Lex Salica e le
Formulae di Marculfo, e in misura minore la
Lex Romana Visigothorum e la
Lex Burgundionum , e si citano anche il
Chronicon di Fredegario e le
Historiae di Gregorio di Tours. Dopo una parentesi che rende conto dello sviluppo della critica storiografica su questo argomento, un'ultima sezione considera la rappresentazione e il trattamento dei Romani nella
Lex Ribuaria . (Marianna Cerno)
Riduci
Argomenti e indici Scheda N: 41 - 6319
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-from-subordination-to-integration-romans-in-frank/752200
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James A. Brundage The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonist, Civilians, and Courts Chicago, IL-London, University of Chicago Press 2008 pp. XV-606 tavv. 4
Abstract
La professione avvocatizia conobbe un incremento notevole dalla metà del XII alla metà del XIII secolo, interessando tutto il territorio europeo. L'A. concentra la propria attenzione su questa crescita, con un allargamento della prospettiva che include l'Antichità, valutando l'aumento delle persone che si dedicavano a questa professione, il retroterra culturale dal quale provenivano, le prospettive di carriera una volta terminati gli studi, le ragioni per cui si ricorreva sempre più spesso alla loro competenza. Dallo sviluppo della pratica legale nel mondo romano si giunge quindi all'età medievale, quando appare evidente un rinnovato interesse per il diritto classico e si manifestano con forza varie tendenze: un profondo e radicale riordino normativo nel diritto canonico, l'emergere dello
ius commune durante la seconda metà del XII secolo, il conseguente sviluppo delle attività legali e il definirsi delle scuole giuridiche, soprattutto presso le università. Da qui la professionalizzazione dei giuristi, di cui l'A. studia i vari ambiti di interesse e pratica. Viene individuata come momento di frattura anche giuridica l'età delle invasioni barbariche, pur nella presenza di codificazioni che maturarono dall'incontro e della sintesi culturale delle differenti tradizioni giuridico-culturali (
Leges Visigothorum ,
Lex Baivariorum ,
Edictum Theodorici ,
Leges Burgundinorum ,
Leges Langobardorum ). Allo stesso modo il diritto canonico intraprese un necessario processo di differenziazione: già in età altomedievale i
Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis di Reginone di Prüm e il
Decretum di Burcardo rappresentavano punti di riferimento indispensabili per la materia giuridica ecclesiastica. Il rinnovato interesse per il diritto e i codici che si manifestò dal XII secolo rappresentò una reazione alle rinnovate istanze avanzate dalla società europea: il
Corpus iuris civilis , infatti, offriva un sistema di leggi che consentiva di accedere a un apparato normativo in grado di disciplinare sia la rete dei rapporti commerciali sia le questioni legate alle nuove realtà municipali. Il corpo giuridico giustinianeo nel suo complesso venne quindi recuperato, rinnovato e adattato ai tempi, coinvolgendo attivamente anche la chiesa. Tra i giuristi che maggiormente segnarono questa rinnovata attenzione l'A. si sofferma in particolare su Graziano (
Decretum ). Gli esordi del nuovo corso giuridico si manifestarono compiutamente nell'università di Bologna, animata da personalità quali Rolando (
Stroma ex decretorum corpore ), Rufino (
Summa decretorum ), Stefano di Tournai (
Summa Decreti ) e Uguccione (
Summa Decretorum ); anche altre scuole, però, seppero assurgere a livelli d'eccellenza in questo campo, come quella di Parigi - con Pietro di Blois (
Speculum iuris canonici ), Oddo di Dover (
Decreta ), Everardo di Ypres (
Breviarium Decreti ) e Sicardo di Cremona (
Summa decretorum ) - la scuola renana - con raccolte significative quali la
Summa Coloniensis o
Summa Elegantius in iure divino e l'
Ordo iudiciarius di Eilberto di Brema, e infine la scuola anglo-normanna con le
Vitae et gesta patronorum et abbatum Eveshamiae di Tommaso di Marlborough. Un'attenzione specifica è poi rivolta alla formazione dei giuristi analizzando modelli d'insegnamento, attività degli studenti e dei professori, costi legati a questo specifico percorso di studi. Viene quindi proposta una panoramica di ampio respiro della situazione giuridica, fino all'assunzione di quelle caratteristiche che condizioneranno lo sviluppo non solo del diritto ma anche degli ambiti ad esso correlati (commerci, statuti, etc.). L'emergere di figure professionali si strutturò di pari passo con la crescita di nuove esigenze normative, estensibili anche ad aree distanti, che comportavano quindi l'ausilio di professionisti in grado di comprendere e decifrare dati giuridici estranei alle tradizioni locali. Si segnalano le tavole tratte dai mss. Wien, ÖNB, 2256 f. 1r e 2048 f. 1r; Cambrai, BM, 620 f. 1r; Archivio Segreto Vaticano, S.R. Rota Misc., 7, 2v. Il volume è stato recensito da Thomas Kuehn in «American Historical Review» 114 (2009) 1017-20 e da Esther Cohen in «Speculum» 85 (2010) 651-2. (Silvia Agnoletti)
Riduci
Recensioni e segnalazioni
Argomenti e indici Diritto Edictum Theoderici regis Edictus Langobardorum Ius canonicum Ius civile Ius commune Iustinianus imperator n. 482 ca., m. 11-11-565 Lex Baiwariorum Lex Burgundionum (Vir gloriosissimus Gundobadus rex Burgundionum. Cum de parentum nostrisque constitutionibus pro quiete et utilitate populi nostri inpensius cogitemus... )Lex Romana Burgundionum (Donationem, quam pater de rebus... ) Lex Visigothorum Summa «Elegantius in iure divino» seu Coloniensis Università Alexander III papa n. 1100/1105, m. 30-8-1181 ,
Stroma ex decretorum corpore carptum (?) Burchardus Wormatiensis episcopus n. 965 ca., m. 20-8-1025 ,
Decretorum libri XX Eberhardus Yprensis saec. XII ,
Breviarum Decreti Eilbertus Bremensis v. 1189, fl. 1192/1195 ca. ,
Ordo iudiciarius [ca. 1192-1195; 397 hexametri Wolfkero Pataviensi episcopo (1191-1204) dicati] Gratianus n. saec. XI ex., m. ante 1159 ,
Decretum Hugutio Ferrariensis episcopus sedit 1190-1210, m. 29/30-4-1210 ,
Summa Decretorum [ca. 1188-1190] Odo de Doura magister fl. 1168 ,
Decreta minora Petrus Blesensis iunior fl. 1175/1190 ,
Speculum iuris canonici Regino Prumiensis abbas n. 840 ca., m. 915 ,
De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis Rolandus magister fl. 1150/1160 ,
Stroma ex decretorum corpore carptum (?) Rufinus Bononiensis magister m. 1192 ca. ,
Summa Decretorum Sicardus Cremonensis episcopus n. 1150 ca., m. 8-6-1215 ,
Summa decretorum Stephanus Tornacensis episcopus n. 18-2-1128, m. 11-9-1203 ,
Summa Decreti Thomas de Marlborough m. 1236 ,
Vitae et gesta patronorum et abbatum Eveshamiae (Divinorum series et altitudo misteriorum, quanto sepius recitatur, attentius auditur, diligentius consideratur... Cum divina omnipotentis Dei miracula per sanctos viros mirabiliter ostensa varios et multiplices fructus ea pie considerantibus proferant... Ne bonorum et malorum post mortem apud homines eadem sit conditio, bonorum videlicet egregiis actibus cum factoribus suis commorientibus... )
Manoscritti
Scheda N: 32 - 6540; 33 - 6627; 34 - 6428
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-the-medieval-origins-of-the-legal-profession-cano/598111
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Thomas Mowbray Charles-Edwards Law in the Western Kingdoms Between the Fifth and the Seventh Century in The Cambridge Ancient History cur. Averil Cameron - John Bryan Ward-Perkins - Michael Whitby , Cambridge, Cambridge University Press 2000 pp. XX-1166, XIV 260-87
Abstract
La fine dell'impero d'occidente portò all'estensione del diritto scritto tra i barbari invasori. Inizialmente, il diritto romano rimase in vigore a fianco di quello degli altri popoli: scomparve solo tra i Bretoni. Lo studio del diritto nei regni occidentali deve estendersi fino al VII sec. dall'Italia all'Inghilterra e all'Irlanda per includere anche le prime leggi europee conservate in forma vernacolare, senza incorrere nella tentazione di giudicare tutte le leggi della tarda antichità in relazione con il diritto romano. Si esaminano le caratteristiche e l'evoluzione del diritto franco scritto, di quello dei paesi dell'Europa nord-occidentale, per finire con le leggi dei Burgundi e dei Goti. (Antonella Marzucchi)
Riduci
Argomenti e indici Scheda N: 24 - 6405
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-law-in-the-western-kingdoms-between-the-fifth-and/440477
Lucio De Giovanni Legge, consuetudini, giuristi nella crisi dell'Occidente tardo imperiale Koinonia 40 (2016) 672-82
Abstract
Sul volume di O. Licandro
L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.) (Napoli 2015; cfr. MEL XLI 6290). L'A. ne evidenzia le due principali caratteristiche: l'abbandono del consueto romanocentrismo proprio della moderna storiografia e il sapiente utilizzo dei documenti giuridici. Tra le fonti si annoverano il
Codex Euricianus , la
Lex Romana Visigothorum , la
Lex Romana Burgundionum , la
Lex Burgundionum , l'
Edictum Theoderici regis .
Riduci
Argomenti e indici Scheda N: 42 - 6635
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-legge-consuetudini-giuristi-nella-crisi-dell-occi/761032
Georges Depeyrot Les monnaies des lois barbares (lois «Salica», Gombette, wisigothe, «Ribuaria», «Alamannorum», bavaroise) ANum 21-23 (1991-93) 315-28Recensioni e segnalazioni
Argomenti e indici Scheda N: 17 - 5870
Permalink: http://www.mirabileweb.it/mel/-les-monnaies-des-lois-barbares-(lois-salica-gombe/277070